La Confraternita di San Nicolò
La Confraternita intitolata a San Nicolò di Bari fu istituita a Zuni allo scopo di indirizzare il cammino dei fedeli verso la perfezione della vita cristiana e di favorire l’unione fraterna nel vincolo della carità.
La congregazione laicale, pur non essendo noto l’anno della sua fondazione, esisteva sin dai tempi remoti e si manteneva “colla tenue elemosina” dei seguaci.
Nel 1803, sulla base delle nuove norme emanate dal governo del Regno delle Due Sicilie, gli iscritti all’assemblea stilarono uno statuto con le regole funzionali e organizzative da presentare alle autorità sovrane al fine di ottenere il Regio Assenso.
Secondo il regolamento stabilito, per poter essere ammesso alla Confraternita di San Nicolò era necessario un periodo di noviziato della durata di 1 anno.
Al termine del periodo di apprendistato, accertata la buona moralità del richiedente, si ammetteva alla fratellanza o se ne vietava l’ingresso.
Il Priore, coadiuvato da un primo e secondo Assistente, provvedeva all’amministrazione dell’associazione con la collaborazione di due Decurioni, un Cassiere, due Razionali, un Maestro di Novizi, un Sacrestano, un Segretario, due Infermieri ed un Portinaio.
Gli organi della Confraternita
Il Priore, con i due assistenti, presiedeva le riunioni, manteneva “il buon ordine” nella confraternita, vigilava sulla rigorosa osservanza delle regole dello statuto e, con la diligenza richiesta, controllava che ciascuno incaricato si attenesse rigorosamente ai propri doveri.
I due Decurioni inculcavano “alla gente, che si ascriveva alla detta congregazione, il bene divino”.
Il Cassiere esigeva e riscuoteva le offerte ricevute “e le mesate pagate dalli fratelli e sorelle“.
Possedeva “un libro d’introito ed esito” e al termine del suo mandato doveva entro “giorni quindici pagare il suo conto con i corrispondenti documenti dell’esito in mani ai due Razionali eletti per ottenerne la declaratoria o significatoria“.
I due Razionali (antesignani dei ragionieri) controllavano e revisionavano i conti del cassiere “tanto per le partite d’introito che dell’esito legittimamente fatto“, per poi effettuare la chiusura dei conti inviando al tesoriere uscente, nel caso risultasse debitore, la declaratoria o la significatoria (liberatoria).
Il Maestro dei novizi, da perfetto conoscitore delle regole morali, sociali e religiose, istruiva i nuovi associati durante l’anno di noviziato sottoponendoli a una rigida disciplina con l’intento di formarli e forgiarne l’animo.
Il Sacrestano curava gli arredi sacri e “tutte le funzioni da farsi nella congregazione, in chiesa e fuori di essa, acciò il tutto procedesse con buon ordine.”
Il Segretario redigeva i verbali e gli atti che riguardavano l’amministrazione generale e adempieva allo scambio della corrispondenza.
I due Infermieri avevano l’obbligo di visitare i confratelli ammalati ed informare il Padre Spirituale affinché potesse somministrare i santissimi sacramenti agli infermi.
Il Portinaio gestiva il locale della confraternita mantenendolo ordinato, curato e pulito, e vigilava su tutto ciò che conteneva al suo interno.
Il Padre Spirituale
Nel promuovere il bene interiore, invece, il Padre Spirituale predicava “ai Fratelli la divina parola nei giorni di congregazione, istruirli ed amministrar loro i Santissimi Sagramenti, e far tutt’altro, che riguardava la nuda e semplice spiritualità della congregazione senza affatto ingerirsi nella temporalità della medesima“.
Gli aderenti all’incontro sottostavano con rispettosa obbedienza e collaborazione alla sua direzione.
Il Priore nominava il Padre Spirituale con la maggioranza dei voti palesi espressi dai confratelli e si intendeva “amovibile ad nutum” (rimovibile dal suo ufficio con un cenno) anche con la maggioranza dei voti segreti dell’assemblea.
Tutte le cariche, tranne quella del Padre Spirituale, duravano un solo anno, al termine del quale si nominavano gli “altri nuovi officiali“.
Le elezioni si svolgevano sempre la prima domenica di gennaio.
Il Priore compilava la lista delle persone eleggibili per ciascuna carica.
In sua assenza la nomina spettava ai due assistenti, ed in caso di impedimento anche di quest’ultimi l’incombenza ricadeva sui due decurioni.
Radunati gli associati in congregazione, esclusi i contumaci, “coll’assistenza del Padre Spiritale ed invocato l’aiuto del S. Santo con l’inno Veni Creator Spiritus” (un inno liturgico dedicato allo Spirito Santo), iniziavano le procedure per la nomina del Priore: “si dispenseranno i voti affermativi e negativi ai fratelli: indi si raccoglieranno in una busta la professione, con portar seco la vesta di sacco, che si farà a proprie di lui spese, a somiglianza di quelli degli altri fratelli, e colle cerimonie solite a praticarsi dalla congregazione, farà la sua professione promettendo l’osservanza delle presenti regole; e dopo che si sarà a tutto ciò adempiuto, sarà registrato nel catalogo degli altri fratelli.”
Gli iscritti
Coloro che volevano iscriversi alla confraternita pagavano “l’entratura, o sia offerta” in base alla fascia d’età di appartenenza: dai dieci ai venti anni dieci carlini, dai venti ai trent’anni venti carlini e dai trenta in su a discrezione del Priore e del primo e secondo assistente.
La comunità dei fedeli era aperta anche alle donne, la cui richiesta presupponeva l’approvazione della maggioranza degli affiliati tramite voto segreto.
Le “semplici sorelle” godevano degli stessi benefici spirituali concessi agli uomini, ma non potevano ricoprire cariche amministrative o direttive, pur versando “l’entratura, o sia l’offerta” secondo quanto stabilito in precedenza.
Tutti gli iscritti versavano nelle mani del cassiere tre grana ciascuno al mese per il mantenimento e il sostentamento dell’associazione. Chi non pagava per tre mesi consecutivi era dichiarato contumace e privato di tutti i suffragi che l’organizzazione somministrava ai “fratelli godenti“. Qualora il contumace non avesse pagato entro l’anno “tutto l’attrasso” (l’arretrato), sarebbe stato “cassato allora dalla congregazione concorrendovi però la maggioranza dei voti segreti dei fratelli.”
La principale finalità delle pie adunanze era “di badare alla salvezza dell’anima ed agli esercizi di Pietà cristiana“.
Perciò, tutte le domeniche e le principali festività dell’anno, tutti i confratelli, nell’ora stabilita, si recavano nella sede della confraternita, rimanendo raccolti in “silenzio e devozione“.
Tra di loro circolava “una scambievole dilezione: osservavano la divina legge, confessavano ogni sorte di vizio ed occasione di peccare“, affinché toccasse agli altri l’opera di edificazione (rettitudine).
Le processioni
Ogni prima domenica del mese e nelle festività di Pasqua di Resurrezione, di Pentecoste e del primo giorno dell’anno i confratelli e le consorelle ricevevano l’eucarestia e pregavano “Iddio per l’esaltazione della Santa Chiesa Cattolica romana, per l’estirpazione delle eresie, per la pace e concordia tra i Principi cristiani, e specialmente per la salute e felicità del nostro sovrano |D. G.| e di tutta la real famiglia“.
Inoltre, i medesimi intervenivano obbligatoriamente alle “pubbliche processioni vestiti di sacco” e il giovedì e venerdì Santo assistevano al Santo Sepolcro.
Ogni associato non contumace all’epoca della sua morte aveva diritto “all’accompagnamento funebre dei fratelli vestiti con sacco, il tutto a spese della congregazione“.
Per di più, se un affiliato fosse morto in un altro luogo, oltre il pietoso ufficio dell’accompagnamento, sarebbe stato seppellito nella Chiesa Parrocchiale di Zuni, nonostante l’aggravio di spesa.
Inoltre, il defunto “godeva del suffragio di messe dieci da farsi celebrare a spese della congregazione.”
Ogni anno, poi, “infra l’ottavario de morti“, la pia istituzione era obbligata a far celebrare una messa cantata in suffragio delle anime dei defunti.
Avendo poi qualche povero o povera a Zuni “o in altra convicina Parrocchia“, era in “arbitrio della nostra congregazione di associarlo per puro atto di carità, e condurlo a seppellire nella chiesa più prossima e comoda“.
Tutti gli aderenti, “alla semplice chiamata“, se non legittimamente impediti, dovevano “intervenire assaccati alla associazione de fratelli e sorelle defunte“.
Chi non si presentava una prima e una seconda volta alla funzione funebre senza giusta causa subiva l’ammonizione del Priore e alla terza assenza pagava la pena di una libbra di cera bianca lavorata.
Gli altri adempimenti
Se un’adepta “senza legittimo documento non interveniva in congregazione per un mese continuo“, il Priore lo ammoniva; per di più, non frequentando per tre mesi consecutivi, risultava del tutto assente e, informata l’assemblea, radiato dall’associazione perdendo qualunque diritto.
Non intervenendo in congregazione perché legittimamente impedito o perché trasferito “per molto tempo in altro luogo”, l’interessato doveva informare il Priore entro un mese dal “suo legittimo impedimento o sua assenza“; trascorsi altri due mesi senza darne avviso risultava contumace e “cassato dal numero dei fratelli“.
Nel caso in cui un associato si mostrava “pubblicamente scandaloso o ubriacone o rissoso“, ciascun iscritto doveva “darne segretamente avviso al Priore“, il quale “informandosi con ogni circospezione e riserva della verità”, lo ammoniva fraternamente: Tuttavia, se entro un lasso di tempo ragionevole non si fosse ravveduto, il Priore avrebbe proposto la sua estromissione dall’associazione.
Il cassiere non autorizzava “nessun esito senza mandato per iscritto dal Priore e da uno dei due assistenti“. In caso contrario, l’esborso di denaro ricadeva su quest’ultimo e non sul conto del sodalizio.
Il priore e gli assistenti trasmettevano le determinazioni di impegno di spesa fino alla somma di venti carlini.
Per esiti di importo maggiore, i mandati di addebito dovevano essere sottoscritti dal Priore, dai due assistenti, dai due decurioni e dal sacrestano.
In assenza delle suddette firme, con il mandato nullo, l’addebito del corrispettivo dovuto ricadeva sempre sul cassiere.
Lo statuto
Redatto così lo statuto, gli affiliati (Nicola Zona, Francesco De Girolamo, Giuseppe Zona, Giovanni Tudone, Francesco Santillo, Pietro Bailardo, Giovanni Di Girolamo, Bernardo Zona, Agostino Zona, Rocco Zona, Maria Santillo, Pompeo Zona, Pietro Tudone, Agostino Di Girolamo ed altri compresi quindici crocesegnati) sottoscrissero un atto pubblico redatto dal Notaio Giovanni Canzano di Petrulo e lo inviarono a sua Maestà Ferdinando IV di Borbone affinché fosse riconosciuta la fondazione della congrega e la legalizzazione delle regole disciplinanti la vita associativa.
La concessione del Regio Assenso fu accordata a Napoli il 22 novembre 1804.
Ritornando ai nostri giorni, il pio sodalizio è ancora un punto di riferimento fondamentale della comunità zunese pur avendo perduto gran parte dell’antico spirito di disciplina.
La Confraternita di San Nicola partecipa attenta e raccolta alle principali processioni, accompagna i suoi associati nell’ultima tappa del viaggio terreno e garantisce loro una degna sepoltura nella cappella cimiteriale.
L’abbigliamento dei confratelli consiste in un camice di tela bianco tenuto ai fianchi da un cingolo canuttiglia e operato con frangia, mozzetta rossa e medaglione con l’effigie di San Nicola sul petto.
Il prossimo 22 novembre ricorre il 210° anniversario dalla concessione del Regio Assenso da celebrare con pia devozione e partecipazione in considerazione del secolare legame del popolo zunese con la sua Congrega.
REGIO ASSENSO
“Ed avendo maturamente considerato il tenore di dette Regole, le medesime non contengono cosa che pregiudichi la Real Giurisdizione ed il Pubblico, ma semplicemente son dirette al buon governo della suddetta Congregazione; perciò precedente il parere del Regio Consiglio presieduto dall’Amministrato D. Giovan Battista Vecchione mio Ordinario Consultore son di voto, che possa G. M. degnarsi concedere, tanto sulle medesime regole, quanto della fondazione della suddetta Congreca il Regio Assenso coll’espressa clausola insita per altro alla Sovranità, usque ad Regij Beneplacitum, con fargli rispedire privilegi in forma Regalis Camerae S. Clarae, colle seguenti condizioni:”
I: Che la suddetta Congregazione non possa fare acquisti, essendo compresa nella Legge di Ammortizzazione, e che siccome l’esistenza giuridica di detta Congregazione comincia dal dì dell’impartizione del Regio Assenso, nella fondazione, e nelle regole, così restino illese le ragioni delle parti per gli acquisti fatti precedentemente dalla medesima, come corpo illecito, ed incapace, il tutto a tenore del Real Dispaccio del 29 Giugno 1776.
II: Che in ogni Esequie resti sempre salvo il Diritto del Parroco.
III: Che le Processioni, ed esposizioni del Venerabile possino farsi precedenti le debite licenze.
IV: Che gli Ecclesiastici, che al presente vi sono, e quelli che vi si ascriveranno in appresso per Fratelli di detta Congregazione non possano godere, nè la voce attiva, nè la passiva, nè avervi ingerenza negli affari della medesima neque directe, neque indirecte.
Altri articoli
V: Che nella reddizione dei Conti di detta Congregazione s’abbia da osservare il prescritto Capo V $ I et sequentibus del Concordato.
VI: Che a tenore del Regal Stabilimento fatto nel 1742, quei che devono essere Eletti per Amministratori, e Razionali non siano debitori della medesima, e che avendo altre volte amministrate le sue rendite, e beni, abbino dopo il rendimento dei Conti ottenuto la debita liberatoria e che non siano consanguinei, nè affini degli Amministratori precedenti sino al terzo grado inclusivi de Juro Civili.
E per ultimo che non si possa aggiungere o mancare cos’alcuna dalle preinserite Regole, senza il precedente Real permesso.
Reverendus Regius Cappellanus Maior videat et referat, et in scripties Referat = Cianciulli
Provisum per Regalem Cameram Sancte Clarae Napoli 16 novembre 1804
Athanasius Marchio de Fores Regii Sacri Consilii et ceteri Spectabiles Aularum Prefecti tempore subscuptionis impediti.
1804. 22 novembre
Congregazione di S. Nicolò di Bari del luogo dei Zuni della Città di Calvi
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